| Illegittimo il
trasferimento dopo un litigio con il capo Dopo un diverbio con
il mio capo sono stato trasferito ad altro reparto. A me sembra
illegittimo perché io non avevo responsabilità. Il mutamento
di mansioni e il trasferimento non possono essere disposti per
ragioni disciplinari e, quindi, in conseguenza del diverbio il
datore di lavoro avrebbe dovuto contestare (ex art. 7 S.L.) la
mancanza, valutare le giustificazioni del lavoratore e - se
necessario - infliggere una sanzione disciplinare prevista dal
contratto collettivo o dal codice disciplinare aziendale. Non
avrebbe comunque potuto comminare sanzioni disciplinari
comportanti mutamenti definitivi del rapporto di lavoro in forza
del divieto contenuto al riguardo nella norma indicata. Con
riferimento al trasferimento, che modifica la sede di lavoro e
che deve essere giustificato da esigenze tecnico-produttive
aziendali, la giurisprudenza ha però sostenuto che un fatto
rilevante sul piano disciplinare può costituire, non solo
fondamento di una sanzione, ma anche ragione di trasferimento se
tale fatto è idoneo a creare disfunzioni nel reparto. A
differenza del trasferimento, il semplice mutamento delle
mansioni (con conservazione della sede di lavoro) non ha - in
linea generale - necessità di autonoma motivazione legata alle
esigenze aziendali purché siano osservati i principi di legge:
l'equivalenza professionale delle mansioni e l'irriducibilità
della retribuzione. Tuttavia, anche in questo caso, qualora il
mutamento sia disposto in coincidenza di fatti disciplinarmente
rilevanti, il datore di lavoro dovrà, invece, fornire
un'autonoma motivazione per evitare che il collegamento
oggettivo con la mancanza disciplinare attribuisca al
provvedimento di mutamento delle mansioni una valenza
sanzionatoria vietata dalla legge. Al riguardo la Cassazione,
con sentenza 19.11.1997 n. 11520, ha proprio ribadito quest'ultimo
principio affermando che il mutamento di mansioni in coincidenza
temporale con una contestazione disciplinare che comporti
oggettivamente l'allontanamento dell'interessato da funzioni
implicanti una maggiore fiducia, ha intento “afflittivo”
desumibile anche dalla mancanza di un'autonoma motivazione e,
quindi, è qualificabile come sanzione disciplinare per la sua
portata punitiva: la conseguenza è l'illegittimità del
provvedimento per la violazione dell'art. 7 S.L. (Laura Hoesch,
avvocato del lavoro, Milano) . |