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Sezione Lavoro

Illegittimo trasferimento del lavoratore

Illegittimo il trasferimento dopo un litigio con il capo Dopo un diverbio con il mio capo sono stato trasferito ad altro reparto. A me sembra illegittimo perché io non avevo responsabilità. Il mutamento di mansioni e il trasferimento non possono essere disposti per ragioni disciplinari e, quindi, in conseguenza del diverbio il datore di lavoro avrebbe dovuto contestare (ex art. 7 S.L.) la mancanza, valutare le giustificazioni del lavoratore e - se necessario - infliggere una sanzione disciplinare prevista dal contratto collettivo o dal codice disciplinare aziendale. Non avrebbe comunque potuto comminare sanzioni disciplinari comportanti mutamenti definitivi del rapporto di lavoro in forza del divieto contenuto al riguardo nella norma indicata. Con riferimento al trasferimento, che modifica la sede di lavoro e che deve essere giustificato da esigenze tecnico-produttive aziendali, la giurisprudenza ha però sostenuto che un fatto rilevante sul piano disciplinare può costituire, non solo fondamento di una sanzione, ma anche ragione di trasferimento se tale fatto è idoneo a creare disfunzioni nel reparto. A differenza del trasferimento, il semplice mutamento delle mansioni (con conservazione della sede di lavoro) non ha - in linea generale - necessità di autonoma motivazione legata alle esigenze aziendali purché siano osservati i principi di legge: l'equivalenza professionale delle mansioni e l'irriducibilità della retribuzione. Tuttavia, anche in questo caso, qualora il mutamento sia disposto in coincidenza di fatti disciplinarmente rilevanti, il datore di lavoro dovrà, invece, fornire un'autonoma motivazione per evitare che il collegamento oggettivo con la mancanza disciplinare attribuisca al provvedimento di mutamento delle mansioni una valenza sanzionatoria vietata dalla legge. Al riguardo la Cassazione, con sentenza 19.11.1997 n. 11520, ha proprio ribadito quest'ultimo principio affermando che il mutamento di mansioni in coincidenza temporale con una contestazione disciplinare che comporti oggettivamente l'allontanamento dell'interessato da funzioni implicanti una maggiore fiducia, ha intento “afflittivo” desumibile anche dalla mancanza di un'autonoma motivazione e, quindi, è qualificabile come sanzione disciplinare per la sua portata punitiva: la conseguenza è l'illegittimità del provvedimento per la violazione dell'art. 7 S.L. (Laura Hoesch, avvocato del lavoro, Milano) .

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