Art. 1
Definizione e
campo di applicazione
1. Il
telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di
svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’
informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di
lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche
essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente
svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente
accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui
che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Art 2
Carattere
volontario
1. Il
telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di
lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito
nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore
ovvero scaturire da un successivo impegno assunto
volontariamente.
2. In entrambi
i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore
le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva
91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto
collettivo applicato ed alla
descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del
telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte
relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è
assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle
quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura
professionale o personale, nonché le modalità cui fare
riferimento.
3. Qualora il
telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività
lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità
di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o
respingere tale offerta.
4. Qualora il
lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come
telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare la
richiesta.
5. Il
passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione
di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide,
di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del
lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per
sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di
modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore
medesimo.
6. Qualora il
telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della
prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è
reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo.
La reversibilità può comportare il
ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di
lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore.
Art. 3
Condizioni di
lavoro
1. Per quanto
attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei
medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto
collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che
svolge attività nei locali dell’impresa.
Art. 4
Protezione dei
dati
1. Il datore
di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate,
in particolare per quel che riguarda il software, atte a
garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal
telelavoratore per fini professionali.
2. Il datore
di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a
tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative
alla protezione dei dati.
3. Il
telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e
regole.
4. Il datore
di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare,
in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di
apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali
internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di
violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Art. 5
Diritto alla
riservatezza
1. Il datore
di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del
telelavoratore.
2. L’eventuale
installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare
proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di
recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai
videoterminali.
Art. 6
Strumenti di
lavoro
1. Ogni
questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve
essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro in
conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti
collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto
conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
2. Di regola, il
datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione
e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro
svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di
strumenti propri.
3. Ove il
telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro
provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente
derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla
comunicazione.
4. Il datore di
lavoro fornisce al telelavoratore i supporti
tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di
lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla
legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto
concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa
carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli
strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. In caso di
guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il
telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture
aziendali competenti.
7. Il
telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro
affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale
via internet.
Art. 7
Salute e
sicurezza
1. Il datore di
lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza
professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva
89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite,
alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto
applicabili.
2. Il datore di
lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica
correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di
verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile
in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le
rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno
accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti
della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il
telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio,
tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei
limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
4. Il
telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8
Organizzazione
del lavoro
1. Nell’ambito
della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore
gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
2. Il carico di
lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore
devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che
svolgono attività nei locali dell’impresa.
3. Il datore di
lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento
del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda,
come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e
di accedere alle informazioni dell’azienda.
Art. 9
Formazione
1. I
telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori
comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e
sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali
lavoratori.
2. Oltre alla
normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori
ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici
di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma
di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed
i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un
addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua
gestione.
Art. 10
Diritti
collettivi
1.
telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei
lavoratori che operano all’interno dell’azienda. Non deve
essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei
lavoratori.
2. Si
applicano le stesse condizioni di partecipazione e di
eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei
lavoratori dove queste sono previste.
3. I
telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le
soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori
conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
4. L’unità
produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine
di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall’inizio.
5. I
rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in
merito all’introduzione del telelavoro conformemente alla
legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed
ai contratti collettivi.
Art. 11
Contrattazione
collettiva
1. Al fine di
tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali
interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono
concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o
integrino i principi ed i criteri definiti con il presente
accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi
collettivi già conclusi in materia.
2. La
contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale
redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell’art.
2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al
telelavoro con indicazione delle relative modalità.
3. Al fine di
tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si
potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura
collettiva e/o individuale.
Art. 12
Applicazione e
verifica dell’accordo
1. In caso di
controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione
del presente accordo interconfederale le parti interessate
potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti
firmatarie richiamate in epigrafe.
2. Ai fini della
relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa l’attuazione
in sede nazionale dell’accordo-quadro europeo ed alla sua
eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni
territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di
rappresentanza delle imprese così come le Federazioni nazionali e
territoriali aderenti a CGIL, CISL, UIL, provvederanno a
comunicare con periodicità annuale alle parti in epigrafe, la
conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di
telelavoro ed ogni utile informazione circa l’andamento di tale
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Allegato:
Traduzione italiana concordata.
CONFINDUSTRIA
CGIL
CONFARTIGIANATO
CISL
CONFESERCENTI
CNA
UIL
CONFAPI
CONFSERVIZI
ABI
AGCI
ANIA
APLA
CASARTIGIANI
CIA
CLAAI
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CONFCOOPERATIVE
CONFCOMMERCIO
CONFETRA
CONFINTERIM
LEGACOOPERATIVE
UNCI
ALLEGATO
ACCORDO-QUADRO
EUROPEO SUL TELELAVORO
- stipulato a
Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP -
(Traduzione
italiana concordata tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 20
gennaio 2004)
1.
Considerazioni generali
Nel quadro della
strategia europea per l’occupazione, il Consiglio Europeo ha
invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi
diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo
intese riguardanti la flessibilità sul
lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle
imprese sul mercato ed a garantire il
necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza.
La Commissione
delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, nell’ambito
della seconda fase della consultazione relativa alla
modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad
avviare negoziati in tema di telelavoro. Il 20 settembre 2001, la
CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’
UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a
negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui
attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti
allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti
alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si
augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione
verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza,
conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona.
Il telelavoro
ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida
espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una
definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse
forme svolte con regolarità.
Le parti sociali
vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e
gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione
del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare
l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento
dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al
meglio le possibilità insite nella società dell’informazione,
deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in
modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la
qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie
opportunità sul mercato del lavoro.
Detto accordo,
realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale
a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie
daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali
proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre
le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il
presente accordo.
L’attuazione
del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre
il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di
applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua
attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di
porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.
Il presente
accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di
concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi
che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle
parti sociali interessate.
2. Definizione e
campo di applicazione
Il telelavoro
costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del
lavoro che si avvale delle tecnologie dell’ informazione nell’ambito
di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività
lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa,
viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Il presente
accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che
svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
3. Carattere
volontario
Il telelavoro
consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del
lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella
descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero
scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
In entrambi i
casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le
relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva
91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative ai contratti
collettivi applicabili, alla
descrizione della prestazione lavorativa, etc. Le specificità del
telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte
relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è
assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali
il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura
professionale o personale, le modalità cui fare riferimento, etc.
Qualora il
telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività
lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di
svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere
tale offerta.
Qualora il
lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come
telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare questa
richiesta.
Il passaggio al
telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una
diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per
sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di
optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle
condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
Qualora il
telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della
prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è
reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La
reversibilità può comportare il
ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro
su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore. Le modalità di
tale reversibilità sono fissate mediante accordo individuale e/o
collettivo.
4. Condizioni di
lavoro.
Per quanto
attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei
medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dai contratti
collettivi applicabili, previsti per un lavoratore comparabile che
svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di
tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si
potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura
collettiva e/o individuale.
5. Protezione
dei dati
Il datore di
lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in
particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la
protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per
fini professionali.
Il datore di
lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte
le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla
protezione dei dati.
Il
telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e
regole.
Il datore di
lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in
merito:
- ad ogni
eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature,
strumenti, programmi informatici, quali internet;
- alle
sanzioni applicabili in caso di violazione.
6. Diritto alla
riservatezza
Il datore di
lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L’eventuale
installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare
proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata
nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai
videoterminali.
7. Strumenti di
lavoro
Ogni questione
in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere
chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro, in
conformità di quanto previsto dalla legge e dai contratti
collettivi, così come ogni questione in materia di costi tenuto
conto di quanto in tal senso previsto al successivo paragrafo 5.
Di regola, il
datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione
e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro
svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di
strumenti propri.
Ove il
telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro
provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente
derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla
comunicazione.
Il datore di
lavoro fornisce il telelavoratore dei supporti
tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di
lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla
legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto
concordato ex paragrafo 1 del presente punto 7, si fa carico dei
costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di
lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
In caso di
guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il
telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture
aziendali competenti.
Il
telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro
affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale
via internet.
8. Salute e
sicurezza
Il datore di
lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza
professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva
89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari, alla
legislazione nazionale e ai contratti collettivi.
Il datore di
lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica
correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di
verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile
in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le
rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno
accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti
della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il
telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio,
tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso.
Il
telelavoratore può chiedere ispezioni.
9.
Organizzazione del lavoro
Nell’ambito
della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore
gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Il carico di
lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore
devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che
svolgono attività nei locali dell’impresa.
Il datore di
lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento
del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda,
come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e
di accedere alle informazioni dell’azienda.
10. Formazione
I telelavoratori
fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e
allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che
svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai
medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
I telelavoratori
ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici
di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma
di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed
i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un
addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua
gestione.
11. Diritti
collettivi
I telelavoratori
hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno
dell’azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i
rappresentanti dei lavoratori.
Si applicano le
stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle
elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste
sono previste.
I telelavoratori
sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli
organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla
legislazione europea e nazionale, così come ai contratti
collettivi e prassi.
L’unità
produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di
esercitare i suoi diritti collettivi, è precisato fin dall’inizio.
I rappresentanti
dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione
del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale ed
europea, dei contratti collettivi e delle prassi.
12. Attuazione
e successiva verifica.
I membri dell’UNICE/UEAPME,
CEEP e ETUC (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC)
provvederanno ad attuare, nell’ambito dell’art. 139 del
Trattato, il presente accordo-quadro europeo, conformemente alle
procedure e prassi proprie delle parti sociali vigenti negli Stati
membri.
Tale attuazione
avrà luogo entro il termine di tre anni a decorrere dalla
sottoscrizione del presente accordo.
Le
organizzazioni aderenti riferiranno in merito all’attuazione del
presente accordo ad un gruppo ad hoc costituito dalle parti
firmatarie sotto la responsabilità del comitato per il dialogo
sociale. Tale gruppo ad hoc provvederà alla stesura di una
relazione congiunta in ordine alle misure di attuazione adottate.
Detta relazione verrà redatta entro il quarto anno successivo
alla data di conclusione del presente accordo.
In caso di
controversie riguardanti il contenuto del presente accordo, le
organizzazioni aderenti potranno rivolgersi congiuntamente o
separatamente alle parti firmatarie.
Decorsi cinque
anni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti firmatarie
procederanno alla sua revisione previa richiesta di una di esse.
20 gennaio 2004