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Sezione Lavoro

Straining

Sentenza del Tribunale di Bergamo :  non è mobbing , è straining Con una recente sentenza, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato estendendo la tutela per lo stress
psicologico causato da vessazioni subite in ambito lavorativo. Nella fattispecie la lavoratrice conveniva in
giudizio l’azienda, di cui era dipendente, per ottenere il risarcimento del danno consistente in una mensilità
retributiva per ogni mese di mansioni dequalificanti, nonché per accertare il danno alla salute arrecato dai comportamenti di mobbing posti in essere nei suoi confronti e quindi ottenere un risarcimento del danno. La sentenza in esame rappresenta una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale per le modalità con cui viene trattato in maniera innovativa un caso di dequalificazione professionale. Nella fattispecie la lavoratrice,in seguito al cambiamento della proprietà dell’azienda, veniva adibita ad altra mansione e fisicamente spostata dalla sua postazione abituale e collocata in un ufficio separato e lontano dagli altri che veniva utilizzato come ripostiglio di mobili dismessi, privo di telefono e computer. In giudizio, attraverso la
testimonianza di alcuni colleghi, è emerso che la lavoratrice veniva tenuta lontano da ogni attività lavorativa e i colleghi venivano sorvegliati affinchè non si recassero nel suo ufficio, inoltre la situazione della ricorrente veniva percepita come monito a ‘non fare la sua stessa fine’. Il giudice evidenzia che lo stato totale di inattività cui la lavoratrice è stata costretta ha determinato un progressivo svuotamento del bagaglio professionale e una perdita delle conoscenze acquisite. Nella sentenza in esame viene ribadito un principio già più volte affermato dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 12553/03, n. 15686/02 e n. 8835/01),
principio in base al quale si afferma che “il lavoro non rappresenta solo un mezzo di guadagno, ma anche
una forma di estrinsecazione della personalità dell’ individuo del luogo di lavoro, diritto tutelato dagli artt. 2
e 3 della Costituzione. Per il riconoscimento del danno alla salute decisivo è stato il parere del consulente tecnico d’ ufficio, nominato dal giudice, dr. Harald Ege, psicologo. Infatti con il termine “straining“ il medico intende definire i contorni di quelle situazioni che si pongono in bilico fra il mobbing (fattispecie ormai ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza) e le altre dinamiche psicologico-lavorative e
psicologico-relazionali, fino ad ora disapprovate o socialmente sanzionate ma non catalogabili. Il mobbing
viene definito come fenomeno non attribuibile ad una singola condotta , ma si traduce in una vera situazione
lavorativa di conflittualità sistematica persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono
fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio. Ciò premesso il CTU nominato, pur riconoscendo sussistenti alcuni paramentri tipici del mobbing, ha escluso che la ricorrente sia stata protagonista di un’aggressione scandita da più fasi (tipico del mobbing) in quanto il conflitto si è mantenuto sullo stesso livello sempre. Da qui la definizione di straining, cioè fenomeno conseguente ad una singola azione con effetti duraturi nel tempo (demansionamento, sistemazione disagevole, ecc.). Lo straining è stato definito
come “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima che subisce lo straining è in posizione di inferiorità rispetto a chi lo attua, e viene posto in essere sempre in maniera discriminante. Il giudice ha fatto proprie le determinazioni del CTU e la lavoratrice è stata risarcita del danno arrecato alla salute determinato in via equitativa. Abbiamo ritenuto interessante segnalare questa sentenza in quanto essa rappresenta il primo
pronunciamento di un tribunale italiano su questo tema e auspichiamo che ve ne siano analoghi in modo da
ampliare l’ ambito per la tutela di vessazioni subite sul luogo di lavoro.


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