|
Sentenza
del Tribunale di Bergamo : non è mobbing , è straining Con una recente sentenza, il
Tribunale di Bergamo si è pronunciato estendendo la tutela per
lo stress
psicologico causato da vessazioni subite in ambito lavorativo.
Nella fattispecie la lavoratrice conveniva in
giudizio l’azienda, di cui era dipendente, per ottenere il
risarcimento del danno consistente in una mensilità
retributiva per ogni mese di mansioni dequalificanti, nonché
per accertare il danno alla salute arrecato dai comportamenti di
mobbing posti in essere nei suoi confronti e quindi ottenere un
risarcimento del danno. La sentenza in esame rappresenta una
novità assoluta nel panorama giurisprudenziale per le modalità
con cui viene trattato in maniera innovativa un caso di
dequalificazione professionale. Nella fattispecie la
lavoratrice,in seguito al cambiamento della proprietà dell’azienda,
veniva adibita ad altra mansione e fisicamente spostata dalla
sua postazione abituale e collocata in un ufficio separato e
lontano dagli altri che veniva utilizzato come ripostiglio di
mobili dismessi, privo di telefono e computer. In giudizio,
attraverso la
testimonianza di alcuni colleghi, è emerso che la lavoratrice
veniva tenuta lontano da ogni attività lavorativa e i colleghi
venivano sorvegliati affinchè non si recassero nel suo ufficio,
inoltre la situazione della ricorrente veniva percepita come
monito a ‘non fare la sua stessa fine’. Il giudice evidenzia
che lo stato totale di inattività cui la lavoratrice è stata
costretta ha determinato un progressivo svuotamento del bagaglio
professionale e una perdita delle conoscenze acquisite. Nella
sentenza in esame viene ribadito un principio già più volte
affermato dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. n.
12553/03, n. 15686/02 e n. 8835/01),
principio in base al quale si afferma che “il lavoro non
rappresenta solo un mezzo di guadagno, ma anche
una forma di estrinsecazione della personalità dell’
individuo del luogo di lavoro, diritto tutelato dagli artt. 2
e 3 della Costituzione. Per il riconoscimento del danno alla
salute decisivo è stato il parere del consulente tecnico d’
ufficio, nominato dal giudice, dr. Harald Ege, psicologo.
Infatti con il termine “straining“ il medico intende
definire i contorni di quelle situazioni che si pongono in
bilico fra il mobbing (fattispecie ormai ampiamente riconosciuta
dalla giurisprudenza) e le altre dinamiche
psicologico-lavorative e
psicologico-relazionali, fino ad ora disapprovate o socialmente
sanzionate ma non catalogabili. Il mobbing
viene definito come fenomeno non attribuibile ad una singola
condotta , ma si traduce in una vera situazione
lavorativa di conflittualità sistematica persistente ed in
costante progresso in cui una o più persone vengono
fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio. Ciò
premesso il CTU nominato, pur riconoscendo sussistenti alcuni
paramentri tipici del mobbing, ha escluso che la ricorrente sia
stata protagonista di un’aggressione scandita da più fasi
(tipico del mobbing) in quanto il conflitto si è mantenuto
sullo stesso livello sempre. Da qui la definizione di straining,
cioè fenomeno conseguente ad una singola azione con effetti
duraturi nel tempo (demansionamento, sistemazione disagevole,
ecc.). Lo straining è stato definito
come “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in
cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come
conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo,
azione che oltre ad essere stressante è caratterizzata anche da
una durata costante. La vittima che subisce lo straining è in
posizione di inferiorità rispetto a chi lo attua, e viene posto
in essere sempre in maniera discriminante. Il giudice ha fatto
proprie le determinazioni del CTU e la lavoratrice è stata
risarcita del danno arrecato alla salute determinato in via
equitativa. Abbiamo ritenuto interessante segnalare questa
sentenza in quanto essa rappresenta il primo
pronunciamento di un tribunale italiano su questo tema e
auspichiamo che ve ne siano analoghi in modo da
ampliare l’ ambito per la tutela di vessazioni subite sul
luogo di lavoro. |