QUADRO NORMATIVO: L’art.
3 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni
in Legge 28 febbraio 1983, n. 53 ha introdotto, con effetto dal 1’
gennaio 1983, l’art. 25bis del D.P.R. 600/1973, concernente
ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissioni,
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari. Dal 1’ Gennaio 2003, la ritenuta sulle
provvigioni è passata al 23%. Ciò in quanto trova applicazione
il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il
2003, in base al quale la misura della ritenuta d’acconto
corrisponde all’aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di
cui all’art. 11 del T.U.I.R. che prevede al 1’ scaglione l’aliquota
del 23%, la quale, pertanto diviene anche misura della ritenuta
sulle provvigioni.
SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LE RITENUTE: Sono obbligati ad
effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG
sulle provvigioni derivanti da attività di intermediazione
commerciale tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art.
23 del D.P.R. 600/1973, e precisamente:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di
lavoro autonomo;
- le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati
indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986.
Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, per
espressa previsione normativa, le imprese agricole che esercitano
le attività indicate nell’art. 2135 c.c.. L’esclusione dall’obbligo
di effettuazione della ritenuta riguarda solo le imprese agricole
il cui titolare sia una persona fisica, in quanto per le imprese
agricole organizzate in forma societaria l’obbligo di operare la
ritenuta in esame non viene meno. Va, tuttavia, rilevato che in
base al disposto del quinto comma dell’art. 25bis del D.P.R.
600/1973 sono escluse dalla ritenuta le provvigioni percepite da
mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di
imprese esercenti la pesca marittima, da commissionari che operano
nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, e da consorzi e
cooperative tra imprese agricole non aventi finalità di lucro.
Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori
agricoli, va precisato che nei confronti di questi soggetti sono
esonerate dalla ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori
agricoli tali ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Pertanto le
provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono
assoggettate alla ritenuta.
BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA: La ritenuta in questione si
applica sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni
anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
di affari, anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti. La provvigione
da assoggettare a ritenuta è pertanto costituita:
- dal compenso che spetta al commissionario, all’agente, al
rappresentante di commercio, al mediatore e al procacciatore di
affari per l’attività da essi prestata;
- da eventuali sovrapprezzi riconosciuti ai suindicati soggetti e
derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce fissato dal
committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto
dall’agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d’affari;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia
circa il regolare adempimento dell’obbligazione da parte del
terzo (quali, ad esempio, quelle conseguenti allo star del
credere);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi
in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di
esclusiva dell’agente o rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata, ivi
compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed
escluse le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate
per conto dei committenti, preponenti o mandanti.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è costituita
dalla sommatoria delle suindicate voci (al lordo della trattenuta
ENASARCO ed al netto dell’IVA).
MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO: Dal 01.01.2003 è
dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura
del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è
ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i
percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio
della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera
di dipendenti o di terzi. Ai fini della riduzione di cui sopra
vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la
propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione
del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della
legislazione sul lavoro. Si considerano terzi oltre ai
collaboratori non dipendenti quali gli agenti, i subagenti, i
mediatori o procacciatori d’affari, i produttori e le figure
similari, anche i collaboratori dell’impresa familiare
direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività
commerciale dell’impresa medesima, nonché gli associati delle
associazioni in partecipazione il cui apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro (D.M. 16 aprile 1983).
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione: La
dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (da
redigere in carta semplice) deve contenere i seguenti elementi:
- i dati identificativi del dichiarante;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti
o di terzi (ciò si verifica allorché il percipiente si avvale,
per la prevalente parte, dell’anno, dei suddetti dipendenti o
terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si
avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto, nel periodo d’imposta
precedente, costi per provvigioni in misura superiore al 30% dei
compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);
- la data;
- la sottoscrizione del dichiarante.
Il facsimile da inviare alla casa mandante può essere prelevato
alla pagina: prospetto ritenuta agevolata
La dichiarazione in questione deve essere spedita entro il 31
dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso
di ricevimento ed ha valore per l’anno seguente. Nel caso in cui
durante l’anno successivo vi siano variazioni che consentono l’applicazione
della ritenuta ridotta oppure ne fanno venir meno l’applicazione
medesima, le variazioni stesse vanno comunicate al committente,
preponente o mandante con una dichiarazione, da redigersi con le
modalità sopra specificate, entro 15 giorni dal verificarsi delle
predette variazioni. Lo stesso termine di 15 giorni per la
presentazione della dichiarazione che consente l’applicazione
della minore ritenuta sulle provvigioni erogate, è previsto,
inoltre, nell’ipotesi di inizio attività e tale termine decorre
dalla stipula dei contratti o accordi, di commissione, di agenzia,
di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
dalla eseguita mediazione. Nell’ipotesi di prestazioni
occasionali, i percipienti devono presentare la dichiarazione non
oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi
contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le
provvigioni da assoggettare a ritenutasi considerano concluse. La
minore ritenuta potrà essere applicata, in considerazione dell’occasionalità
delle prestazioni, anche se la dichiarazione, presentata
successivamente alla conclusione dell’operazione, perviene al
sostituto d’imposta prima del pagamento delle provvigioni.
RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA: La ritenuta a titolo d’imposta è
operata nei confronti degli incaricati alle vendite a domicilio
(c.d. venditori porta a porta). In questo caso, la ritenuta è
applicata nella misura del 23% sul 78% delle provvigioni.
(Applicabile la riduzione del 22% della base imponibile come da
Legge Finanziaria 2003 Art.2 Comma 12.)
PROVVIGIONI ESCLUSE DA RITENUTA: La ritenuta non si applica alle
provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al
trasporto di persone;
- distributori di pellicole cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente
alle imprese di assicurazioni (l’esenzione non è operante nei
casi in cui l’agente renda la propria prestazione ad altro
agente);
- mediatori di assicurazioni riguardo ai loro rapporti con le
imprese di assicurazione, con gli agenti generali delle imprese di
assicurazioni pubbliche o loro controllate quando rendano le
prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime
di reciproca esclusiva;
- aziende e istituti di credito e società finanziarie e di
locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio
delle attività di collocamento e di compravendita di titoli, di
valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- agenti raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni
ad esse rese direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di
imprese esercenti la pesca marittima;
- commissionari operanti nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e
di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed
artigianali non aventi finalità di lucro.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA: La ritenuta sia a titolo
d’acconto sia a titolo d’imposta va operata all’atto del
pagamento della provvigione. Sono assoggettati alla ritenuta anche
gli acconti e le anticipazioni della provvigione e ciò anche se
gli stessi, in base al principio della competenza, non sono da
ricomprendere tra i componenti positivi che concorrono alla
determinazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in
cui vengono percepiti.
VERSAMENTO DELLA RITENUTA: Il versamento della ritenuta deve
essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di effettuazione della ritenuta stessa, presso qualsiasi
concessionario della riscossione, banca o agenzia postale,
utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Il codice tributo da indicare è il 1038. Il periodo da indicare
è il mese e l'anno nel formato MM/AAAA.
CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE: I sostituti d’imposta che hanno
operato le ritenute di cui all’art. 25bis del D.P.R. 600/1973
devono, entro il 31 Marzo dell’anno successivo, rilasciare al
certificazione relativa alle ritenute operate nell’anno
precedente.
SCOMPUTO DELLE RITENUTE: Il terzo comma dell’art. 25bis del
D.P.R. 600/1973 stabilisce che le ritenute sono scomputate dall’imposta
relativa al periodo di competenza poiché già operate al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora siano
state operate successivamente, sono scomputate dall’imposta
relativa al periodo d’imposta in cui sono state effettuate.
A titolo esemplificativo, con riferimento alle provvigioni di
competenza d’imposta 2005, si avrà che:
- le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2005 sono scomputabili
dall’imposta relativa ai redditi del 2005;
- le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2005 entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2005,
sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno
2005;
- le ritenute sulle provvigioni erogate nel 2006 dopo che sia
stata presentata la dichiarazione relativa ai redditi 2005, si
scomputano dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2006.
Per i soggetti IRPEG il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno
solare, le ritenute sono scomputate con i suindicati criteri,
tenuto conto dei diversi termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che svolgono attività
occasionale, per i quali il presupposto d’imposta si verifica
con la percezione, lo scomputo avviene esclusivamente per cassa. |