Ricerca guasto
Polizza globale
fabbricati: clausola "ricerca guasto" con premio
suppletivo è nulla
Giudice di Pace
Bologna, sentenza 06.04.2004 n° 1312
SENT.
N. 1312/04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA Nella persona dell'Avv. Dante Moníci, III sezione civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 118/03 Ruolo Generale, promossa da Condominio XXX, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Martini ed Alessandro Martini,con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna, via Zamboni 9 Attore contro: AXA ASSICURAZIONI S.p.a., con sede in Torino, Convenuta OGGETTO: cause relative a beni mobili SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto dì citazione ritualmente notificato il 28/11/02, il Condominio xxx assumeva di aver stipulato presso Axa Assicurazioni Spa una "Polizza Globale Fabbricati Civili". Esponeva che, essendosi verificato un sinistro regolarmente garantito da tale polizza, denunziato nonché supportato da prove e documenti, Axa avrebbe dovuto provvedere ad accertare i danni patiti, per poi risarcire secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e, prima ancora, dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni contro i danni alle cose. Cosa che. affermava ancora, non è avvenuto. All'udienza, del 24/3/03 si costituiva in giudizio la convenuta la quale non contestava i fatti posti alla base della richiesta di pagamento dell' indennizzo avanzata da parte attrice, ma riteneva la domanda attorea assolutamente infondata in diritto, non essendo operativa, per accordo contrattuale tra le parti la clausola "G46" denominata "Garanzia Ricerca e riparazione guasti. Rilevava infatti che a pag. 1 della polizza, nella parte riservata alle "Garanzie complementari", la clausola G46 non. era prevista, essendo invece previste altre garanzie complementari (G 18, colpa grave dell'assicurato o del contraente, G47, fenomeno elettrico; G44, terreno circostante al fabbricato). Il danno richiesto dal Condominio, pertanto, risultava risarcibile esclusivamente per quanto riguarda la copertura del rischio "acqua condotta” e quindi le spese necessarie alla tinteggiatura del muro dì proprietà dì XXX, per il totale di € 150,00, delle quali, detratta la franchigia di € 51,65 di cui all'art. 11 del contratto di assicurazione, Axa ha messo a disposizione del condominio la somma residua di C 98,35, ottenendo, in risposta, la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. La causa veniva istruita tramite l'escussione di due testi e l'esperimento di interrogatorio formale nei confronti dell'Amministratrice del Condominio. All'udienza del 3/3/04 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dice la Difesa dell'assicurato che sarebbe curioso domandarsi che cosa sarebbe successo se, nel caso de quo, la ditta XXX, su incarico del Condominio, anziché sfondare le quattro mattonelle e riparare il tubo, per poi tinteggiare, si fosse limitata unicamente a tinteggiare, ricoprendo la chiazza di umidità; lasciando così che la macchia continuasse ad espandersi. Ed il giorno dopo fosse ritornata mi loco per ritinteggiare e così via. Ebbene, in tal caso, il rischio acqua condotta avrebbe operato? "Ecco dunque-continua la Difesa dell'attore svelata la nullità della clausola G46, specie ove raffrontata con il caso concreto qui in esame, e laddove sia utilizzata o sfruttata per derogare norme imperative". Il punto n. 16, penultima pagina del contratto che ci occupa prevede espressamente l'obbligo del salvataggio, richiamandosi a quanto previsto dalla norma imperativa dell'art. 1914 c.c.. Ed in effetti di fronte a tale clausola e di fronte alle norme imperative poste dal codice civile, pare certamente contraddittoria la garanzia complementare non sottoscritta, e perciò, a, detta dell’Axa, non operativa. In definitiva, conclude la Difesa attorea, mentre l'assicurato ha fatto tutto ciò che contrattualmente (punto 16 del contratto) e normativamente (art. 1914 c.c.) doveva fare, Axa non ha fatto l'unica cosa che; doveva fare ossia pagare il dovuto. Questo Giudice condivide la tesi di parte attrice diretta, mediante robuste ed efficaci argomentazioni, a dimostrare che, non può, la Compagnia convenuta utilizzare la mancata sottoscrizione da parte del Condominio della clausola aggiuntiva "G46" (garanzie complementari) per non pagare rimborsi che dovrebbe, invece, corrispondere per. legge, in questo modo aggirando quanto disposto da norme imperative (artt. 1914, 1915 l932, 1939 e 1419 c.c.) Ma in realtà poi al di là di quanto sopra, ha perspicuo riscontro probatorio (l'ésperimento delle prove testimoniali lo ha evidenziato sufficientemente) che nel caso de quo non vi è stata alcuna "ricerca guasto" poiché la sede della rottura è stata identificata ipso facto, smantellando soltanto le mattonelle che muravano la tubatura da riparare; e ciò corrisponde alla logica elementare essendoci una chiazza rivelativa (queste le fasi dell'intervento: smantellamento delle mattonelle, manutenzione tubi, sostituzione braga e tinteggiatura). Perciò, ad avviso di questo Giudice, la ditta intervenuta per l'incidente, ha localizzato subito la causa dei danno e, per evitare l'aggravarsi della situazione, l'ha eliminata sostituendo la parte di scarico che era causa delle infiltrazioni (ex 1914, 2 comma). E, per finire, Axa come ha ben sottolineato la Difesa attorea, ha preteso di detrarre la franchigia di € 51,65, quando in realtà risulta pienamente operante la clausola n. 216 (quadro condizioni aggiuntive). In forza perciò di tale clausola aggiuntiva non operano gli artt. 26 punto 2 ed 11 di polizza nella parte in cui escludono i danni a cose da spargimento di acqua per singolo sinistro dell'importo di € 51,65. Per tale motivo 51,65 € non andavano affatto defalcati dai 150 € offerti in risarcimento. La convenuta perciò dovrà pagare a favore di parte attrice la complessiva somma di € 632,14 (come da fattura XXX), decurtandola della somma di € 98,35 trattenuta come acconto da parte attrice, insieme agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al saldo. Dovrà altresì corrispondere le spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano come in dispositivo. Non si ritiene sussistano, in questo contesto processuale, gli estremi per l'applicazione dell’art. 96 c.p.c.. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa 118/03 R.G., ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, CONDANNA la convenuta AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante al pagamento m favore del CONDOMINIO XXX, in persona, dell’Amministratore protempore, della somma di € 632,14, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al saldo, tenendo conto della somma già versata dalla convenuta e trattenuta in acconto all'attore, di € 98,35. LIQUIDA le spese di lite sostenute, dall'attore in complessivi € 1999,29 di cui € 78,56 per spese, € 1171,37 per competenze ed € 749,36 per onorari, oltre il 10% ex art. 15 T.P, IVA e C.P.A. come per legge, condannando la convenuta alla rifusione delle stesse. Così deciso in Bologna il 18/3/04 - Il Cancelliere
Il Giudice di Pace Avv. Dante Monici
Depositata in cancelleria il 6 APR 2004
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E' nulla la clausola di un contratto di assicurazione del ramo "polizze globali fabbricati", che subordini l’indennizzabilità delle spese per la cosiddetta "ricerca guasto" alla sottoscrizione di apposita clausola e al pagamento di un premio suppletivo.
Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 1312 del 6/4/04 ha stabilito il principio sopra riportato. La tesi seguita evidenzia che la legge (art. 1914 c.c.) impone all’assicurato il cosiddetto "obbligo di salvataggio", cioè di fare tutto il possibile per arrestare gli effetti del sinistro ed evitare che arrivi a conseguenze più gravi. Tale previsione è posta come inderogabile dall’ art. 1932 c.c.
Pertanto, nel momento in cui l’ assicurato scopre l’ evento dannoso e si appresta a sostenere spese per ricercarne l’ origine, adempie all’obbligo di salvataggio. Se non ricercasse l’ origine del guasto, non salverebbe nulla in quanto riparerebbe gli effetti del sinistro (trattandosi di una perdita di acqua in un muro, si limiterebbe a verniciare il muro), ma non impedirebbe che lo stesso si rigenerasse (ovviamente, le infiltrazioni interne continuerebbero a manifestarsi).
La clausola è quindi stata dichiarata nulla e, in base all’art. 1419 c.c. è destinata ad essere sostituita dalla previsione di cui all’ art. 1914 c.c.
Rispetto alla diffusione di tale modello di polizza assicurativa, presente nella totalità delle offerte delle Imprese, ci si deve chiedere se sia più rispondente alla causa del contratto un obbligo da parte dell’assicurazione di indennizzare una verniciatura ogni settimana, ovvero il sostenimento delle spese di ricerca ed eliminazione del guasto all’ origine, diligentemente sostenute dall’assicurato.
Il Giudice ha condiviso tale tesi affermando che "la Compagnia convenuta non può utilizzare la clausola numero X del contratto al fine di non pagare rimborsi che invero dovrebbe corrispondere per legge, in questo modo aggirando quando disposto da norme imperative (artt. 1914, 1915,1932, 1939, 1419 c.c.)".
( Altalex, 30 settembre 2004. Nota a cura dell' avv. Alessandro Martini )