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Falsa attestazione di rischio nella stipula di un contratto R.C. auto


Tribunale Nola, Sentenza 04/01/2006

Sussiste il delitto di truffa nel caso in cui l’agente, in occasione della stipula del contratto di assicurazione R.C. auto, falsifichi il documento relativo alla attestazione del rischi, così concludendo il contratto medesimo a condizioni molto più vantaggiose, con corrispondente perdita patrimoniale nel soggetto passivo, consistita nella mancata percezione della maggior somma dovuta a titolo di premio annuale e di imposte da versare quale sostituto per conto dello Stato.

Secondo il Tribunale di Nola, per effetto della falsificazione, «il premio annuale versato dal contraente, tenuto conto della dichiarazione favorevole contenuta nell'attestato di rischio relativa alla classe bonus/malus di merito, è stato di gran lunga inferiore rispetto a quello dovuto in caso di assenza di un precedente rapporto contrattuale con altra società assicuratrice» e, pertanto, tale condotta integra gli artifizi o raggiri di cui all’art. 640 c.p.

Il tribunale ha inoltre precisato come «la allegazione di un documento indispensabile per la conclusione del contratto di assicurazione contenente false dichiarazioni ed attestazioni in grado di incidere su circostanze essenziali dell'accordo, abbia indotto in errore il contraente e determinato un ingiusto profitto in favore dell'agente».

L’inganno, in particolare, si è risolto «nella prospettazione di uno stato di fatto e di circostanze diverse dalla realtà (provenienza da altra società assicurativa con classe di merito prima o seconda) tali da incidere sulla commisurazione dell'ammontare del premio annuale dovuto» (in argomento, cfr. M. Re, Il Fenomeno della criminalità nella R.C. auto, in Diritto penale e processo, 2002, 633 ss.).

 

Fonte: Dottrina e Diritto

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