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Con Internet l’editoria cambia pelle. Non si
tratta solo del fatto che si possono trovare i giornali sul web
oltre che su carta, ma proprio di un cambio radicale della
natura del prodotto e della relazione tra i giornali e i propri
lettori.
1. La situazione attuale
Sono ormai piu’ di 10.000 le iniziative di on line publishing
nel mondo. In Europa sono in rete prevalentemente quotidiani,
riviste (o e-zine se hanno solo la versione su Internet) mentre
negli Stati Uniti sono presenti anche diverse iniziative di
informazione a tutto raggio sulle citta’ (city guide), siti di
radio e servizi di informazione multi-source.
Da un'indagine dell'Osservatorio del Centro di Documentazione
Giornalistica - che proponeva un'analisi delle rilevazioni fatta
con spirito “giornalistico” e quindi diverso per vocazione
dall'indagine di tipo statistico - i media on line in Italia
rilevati al giugno del 2000 erano cosi’ ripartiti:
78 quotidiani –pari al 3%
56 agenzia di stampa – pari al 2%
95 televisioni- pari al 4%
284 radio- pari al 12%
1212 periodici- pari al 52%
512 electronic magazine- pari al 22%
96 reti civiche- pari al 4%
26 portal- pari al 1%
per un totale di 2.359 media censiti.
Ormai la situazione dopo ben 5 anni e’ cambiata anche alla
luce delle recenti e numerose iniziative di carattere
governativo nel campo delle nuove tecnologie ed ha visto una
notevole evoluzione dell’editoria on line pur dovendo
riconoscere che gli editori europei sono piu’ restii degli
editori americani a costruire siti on line indipendenti o
comunque con materiale autonomo dalle iniziative su carta (nel
nostro paese pero’ ci sono autorevoli eccezioni a questa
regola). Allo stesso tempo pero’ nelle redazioni americane l’
integrazione tra le attivita’ per la carta e le attivita’
per Internet e’ molto piu’ alta che in Europa.
Un’altra differenza e’ che negli USA i giornalisti delle
redazioni su Internet usano molto l’email e altre forme di
interattivita’ per comunicare con i propri lettori; fenomeno
non cosi’ comune in Europa per gli inevitabili problemi di
privacy.
Anche per la pubblicita’ ci sono diversita’. In Europa lo
sviluppo dell’ offerta commerciale di spazi on line e’ molto
inferiore a quello degli Stati Uniti. Probabilmente cio’ e’
dovuto alla storica separazione tra management e redazione,
molto piu’ forte nel nostro continente. Cio’ puo’ portare
i nuovi progetti di prodotto ad essere sempre piu’ focalizzati
sul contenuto che sulle opportunita’ di raccolta
pubblicitaria.
La formula editoriale di un progetto di web publishing comprende
decisioni che riguardano sia il prodotto che il pricing delle
iniziative, le modalita’ di distribuzione e il modello di
business.
Il contenuto di un sito web puo’ essere di produzione diretta
(come nel caso di un electronic newspaper) o includere contenuto
di terzi (ad es. rassegne stampa). Le modalita’ di
distribuzione devono tener conto delle aspettative della domanda
relativamente al grado di automatismo previsto nel ricevere le
informazioni (es. nel caso del newspaper ricevuto via e-mail l’
utente dopo essersi abbonato non deve fare nulla per andare a
scaricarsi il contenuto degli articoli, se non aprire la sua
casella postale). Prima di decidere il prezzo del
contenuto offerto (e le modalita’ di calcolo del prezzo che
possono essere sia a forfait che a consumo) e’ inoltre
necessario assumere decisioni relativamente al modello di
business da adottare (cioe’ decidere quanto e se dare peso
alla vendita di pubblicita’ nel sito).
In effetti nello specifico dell’ Internet
publishing bisogna scegliere tra diverse opzioni di costruzione
del flusso di fatturato:
1. modello di business content-based (che prevede il
pagamento del contenuto da parte degli utenti);
2. modello di business advertising-based (che prevede la
vendita di pubblicita’ per finanziare la produzione di
contenuto gratuito).
La maggior parte delle iniziative, pero’, si basa su modelli
di business misti e quindi la scelta vera di fatto riguarda il
peso delle diverse opzioni nella formula.
In Italia, secondo i risultati della ricerca dell’
Osservatorio Internet Italia, non sembrano esserci resistenze
culturali al pagamento dell’ informazione on line, anche se le
aspettative degli utenti si rivolgono verso prezzi sicuramente
inferiori ai prezzi dei prodotti su carta. Sapere che non ci
sono resistenze nel mercato pero’ non basta per prevedere il
successo di una operazione a pagamento.
Basti pensare che molte delle iniziative di successo in rete
sono basate sulla raccolta di pubblicita’ (v. CNN negli USA ma
anche le iniziative dei maggiori quotidiani italiani). Wall
Street Journal invece segue il modello basato sul supporto dei
lettori, e infatti ha piu’ di 250.000 abbonati paganti.
Proprio recentemente il San Jose’ Mercury News e il New York
Times hanno abbandonato l’ idea di far pagare il consumo di
contenuto (rimangono a pagamento pero’ alcuni servizi).
Considerando che allo stesso tempo gli editori si sono anche
accorti della velleita’ delle enormi aspettative riposte nell’
esclusivo supporto da parte del fatturato pubblicitario (v. ad
esempio Pathfinder di Time Warner) e’ cominciata la ricerca di
modelli completamente nuovi e piu’ complessi degli attuali.
Contemporaneamente il quadro si e’ complicato perche’ la
ricerca di fatturato (soprattutto pubblicitario) da parte
di soggetti diversi (giornali, motori di ricerca, siti di
ingresso al web degli Internet provider, associazioni,
comunita’ on line, etc.) ha creato turbolenza competitiva.
Sono quindi apparse alcune nuove formule di business nel mercato
del publishing e della pubblicita’ on line:
1. il modello di business multirevenue;
2. il modello di business portal;
3. il modello di business mind-merchant.
Il modello di business multirevenue ha le sue basi nel
riconoscere che la relazione che un giornale on line instaura
con i suoi lettori e’ un patrimonio di fiducia che puo’
generare sempre maggiore valore e reddito. Con questa formula
sul sito del giornale on line si possono acquistare anche altri
prodotti e servizi. All’ inizio queste nuove funzioni di
e-commerce facevano riferimento soprattutto all’ area della
comunicazione e della cultura (acquisto di libri e ricerca,
prenotazioni di spettacoli ed eventi culturali) ma sempre piu’
si stanno spostando in ambiti diversi. CNN e Wall Street Journal
vendono viaggi. Il sito di Time Warner Pathfinder, che include
la maggiori pubblicazioni dell’ editore, ha da tempo
abbracciato questa impostazione e oggi vende oltre a libri e CD
anche computers, viaggi, oggetti da giardinaggio, e altro. Il
Sole 24 ore in Italia vende libri e rapporti.
La differenza tra il modello advertising-based e
il modello di intermediazione e’ che nel primo caso il sito di
publishing ospita pubblicita’ in cambio del pagamento degli
spazi, mentre nel secondo caso il giornale promuove (anche solo
ospitando l’ ingresso ai negozi on line) beni e servizi di
terzi, che ripagano questo servizio con il pagamento di una
commissione di vendita (v. ad esempio il programma commerciale
di Amazon.com, la libreria on line).
Il modello di business portal si basa, invece, sulla possibilita’
di costruire grandi flussi di traffico a partire dall’ offerta
di servizi di ingresso (anche personalizzati) a tutto il web.
Il modello di business mind-merchant si basa sullo spostamento
di reddito pubblicitario dall’ editore a nuovi soggetti che
possono essere definiti “intermediari di attenzione”.
Questi sono servizi (come nel caso di NetFraternity.net) che, in
cambio della possibilita’ di navigare gratuitamente sul web,
dopo aver richiesto una registrazione personale, rilasciano sul
PC del singolo utente un software di tracking della navigazione,
che permette di mandare banner targettizzati sullo schermo del
computer. L’effetto sugli editori online e’ che
rischiano di essere spinti sempre piu’ verso la vendita dei
contenuti a causa della ridotta disponibilita’ di reddito da
pubblicita’, a meno che non imitino essi stessi il nuovo
modello (operazione difficile per chi non fa parte del mondo
pubblicitario).
In sintesi la vera novita’ del settore sui modelli di business
e’ la consapevolezza che non c’e’ un unico modello di
business vincente ; deve essere studiato per la singola
combinazione prodotto-mercato. Ma qualsiasi possa essere la
soluzione adottata e’ necessario che il livello di traffico
del sito debba essere molto alto, in caso contrario non c’e’
modello di business che tenga.
2. Situazione normativa
Di editoria elettronica si parla gia’ nella legge n. 249 del
1997 (c.d. legge Maccanico), istitutiva dell’Autorita’
garante delle comunicazioni, dove per la prima volta viene
disciplinato in maniera unitaria tutto il sistema delle
comunicazioni, riunendo in un unico testo normativo, le
discipline fino ad allora separate e distinte, dell’editoria,
dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni, settori che
attraverso una serie di processi di trasformazione, legati in
primo luogo allo sviluppo dell’informatica e del sistema
digitale, sono entrati, secondo un’espressione di comune
impiego, in convergenza multimediale. Difatti la tecnologia
digitale permette ormai di fornire, su reti diverse, i servizi
tradizionali e quelli nuovi (trasmissioni vocali, dati, suoni o
immagini) e il mercato mostra che gli operatori dei settori
interessati dalla convergenza (telecomunicazioni, media e
tecnologie dell’informazione) stanno cogliendo le opportunita’
offerte dai progressi tecnologici per migliorare i servizi
tradizionali e per sviluppare nuovi prodotti quali, a titolo di
esempio, comunicazioni vocali via internet, servizi on-line e
servizi televisivi in comune, diffusione via web di
informazioni, notizie, concerti ecc.
La legge n. 62/2001 mantiene l’approccio
unitario del sistema delle comunicazioni seguendo la linea
tracciata dalla legge Maccanico.
Tuttavia, il riferimento all’editoria
elettronica e digitale, considerata come parte integrante del
sistema delle comunicazioni e l’affermarsi della convergenza
multimediale, hanno finito per mettere in crisi i principi della
tradizionale normativa del settore editoriale, rendendo sempre
piu’ urgente la soluzione normativa di problematiche attinenti
al superamento del concetto di stampato, alla certezza della
qualita’ dei messaggi informativi diffusi in rete, alla
distinzione rispetto a messaggi di diversa natura, alla
necessita’ di un compiuto inquadramento dei diversi prodotti
editoriali, sia tradizionali che innovativi, nonche’, infine,
alla definizione di impresa editrice, con specifico riguardo
agli obblighi di registrazione e alla revisione del sistema
delle provvidenze (FINOCCHIARO).
Sebbene la nuova legge possa ad un una prima superficiale
indagine apparire in grado di dare risposte alle numerose
problematiche appena ricordate, in realta’ contribuisce a
complicare il quadro giuridico di riferimento senza dare un
reale apporto chiarificatorio.
Essa, infatti ridefinisce si’ la nozione di prodotto
editoriale alla luce dello sviluppo del sistema informatico e
digitale, ma solo ai fini della legge n. 62/2001, e cioe’ al
fine di usufruire di certe provvidenze. In piu’ la seconda
parte del terzo comma dell’art. 1, aggiunge che se il prodotto
editoriale, nel quale come si vedra’ rientra anche il prodotto
on line, viene diffuso al pubblico con “periodicita’
regolare” ed e’ contraddistinto da “una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto”, e’
sottoposto, altresi’, agli obblighi previsti dall’art. 5
della legge 47/1948, ossia, in particolare, all’obbligo di
registrazione presso la cancelleria del tribunale, pena
incorrere nel reato di stampa clandestina, come previsto dall’art.
16, legge 47/’48. Tale registrazione, che e’ anche
condizione per l’inizio della pubblicazione, puo’ avvenire
solo nell’ipotesi in cui vi siano una serie di requisiti, tra
i quali, per esempio, la presenza di un direttore responsabile
iscritto all’albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti
(norma legittima secondo la sentenza n.98/1968 della Corte
Costituzionale).
Ovviamente una simile disposizione fa nascere lo spettro della
piena equiparazione del prodotto editoriale on line a quello
tradizionale con difficolta’ non indifferenti. In effetti la
legge 62/2001 all’art. 1 per prodotto editoriale, al fine di
comprendere piu’ fattispecie possibili, fornisce una
definizione estremamente generica “prodotto realizzato.........su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque,
alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico......”.
Ma, a dire il vero, riesce davvero molto
difficile far rientrare nella nozione di prodotto editoriale
qualsiasi tipologia di flusso di informazioni che
contraddistingue la nostra societa’. La dottrina prevalente,
ha quindi, sin dall’inizio dell’operativita’ della legge,
contestato questa definizione di prodotto editoriale ritenendola
vaga ed imprecisa, giustificata solo dalla necessita’ di
fornire al mondo dell’editoria dei meccanismi di erogazione di
provvidenze o di agevolazioni pubbliche. D’altronde la legge
62/01 non puo’ ricondurre ad una stessa realta’ un prodotto
informativo telematico e quello cartaceo in quanto quest’ultimo
e’ caratterizzato da fattori fisici, mentre l’informazione
telematica e’ caratterizzata dalla virtualita’. In effetti,
come e’ stato giustamente specificato in dottrina, l’informazione
si articola ed e’ la materia prima di determinati prodotti,
dando vita ad imprese e specializzazioni professionali
essenzialmente a partire dal mezzo: i prodotti cartacei si
differenziano in relazione al supporto (quotidiano, libro ecc.),
quelli radiofonici e televisivi in relazione alla dimensione
temporale, quelli elettronici alle modalita’ di fruizione (cd,
on-line). Vi sono dei prodotti informativi che combinano le
diverse caratteristiche (si pensi alle opere multimediali), ma
solitamente attorno a ciascun mezzo si organizza un’industria
con proprie specifiche caratteristiche che si presentano con
sistematicita’ e servono a distinguere l’una dall’altra.
Per questo motivo e’ stato argutamente osservato che al
massimo la rete, considerata la sua dimensione globale, puo’
essere vista come un grande canale di “distribuzione” del
prodotto editoriale, ma mai quest’ultimo puo’ essere
identificato con un sito internet.
Anche se l’allarme sollevato dalla stessa normativa, e’
parzialmente rientrato con l’avvento della legge comunitaria
2001, che prevede esplicitamente all’art. 31 lett. a) che
l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica
si applica esclusivamente alle attivita’ per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne
facciano specifica richiesta (tale disposizione e’ stata
confermata dall’art. 7 del d.lgs. n. 70/2003), non si puo’
fare a meno di osservare che in questo modo non viene di certo
liberalizzata la diffusione delle informazioni tramite Internet
in quanto subordinando comunque l’elargizione delle
provvidenze statali all’adempimento dell’obbligo della
registrazione, conferma un regime vincolistico e diciamolo pure
clientelare dal punto di vista politico con un’ingerenza dello
Stato nell’attivita’ economica dei privati, che in alcuni
casi si sostanzia in un vero e proprio controllo pubblico. E’
vero che una simile politica assistenzialistica produce effetti
aberranti nei confronti dello spirito concorrenziale che, come e’
noto, anima il mercato e produce, come ulteriore effetto
indiretto, un notevole miglioramento della qualita’, ma e’
pur vero che l’introduzione di provvidenze statali crea, sia
da un punto di vista formale che sostanziale, una produzione
editoriale di serie A e una produzione editoriale di serie B e
una volta che tale sistema dovesse affermarsi (nonostante la
limitazione della portata dell’obbligo di registrazione) anche
nella rete, non pochi sarebbero i riflessi negativi nei
confronti di quei principi sacri di Internet come l’autonomia,
l’indipendenza, la liberta’ dell’informazione.
Si consideri, inoltre, che la tesi della
registrazione finalizzata alla fruizione di provvidenze viene a
creare un doppio regime di dubbia legittimita’ costituzionale
che vede, da un lato, imprese editoriali interessate ai
finanziamenti pubblici soggette al rispetto di determinati
requisiti ed obblighi penalmente sanzionati, e dall’altro
imprese non interessate alle sovvenzioni pubbliche, magari
perche’ finanziate da grandi gruppi industriali, le cui
testate risultano esonerate dal rispetto dell’art. 5 della
legge n. 47/48 e dai vincoli conseguenti senza incorrere in
alcuna sanzione (FINOCCHIARO).
Come se non bastasse esiste sempre e lo ricorda l’art. 16
della legge n.62/2001 l'iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione (ROC), ai sensi dell'articolo 1 (comma 6,
lettera a, numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249, ed anzi
chi si iscrive al ROC comunque e’ esentato dall'osservanza
degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio
1948 n. 47.
3. Una nuova soluzione
La diffusione di Internet rappresenta un mezzo di comunicazione
che una parte ormai rilevante dei cittadini italiani puo’
usare per diffondere le proprie idee, ma una serie di
disposizioni vecchie e nuove tende a impedire il godimento di
questo diritto.
L’equivoco nasce dal fatto di aver introdotto una nozione
eccessivamente generica di prodotto editoriale che ha lasciato
in sospeso vari problemi legati al diritto di informazione in
rete, quali la distinzione tra siti di informazione
professionale ed amatoriale e la necessita’ di introdurre, nel
rispetto dei valori costituzionalmente tutelati, un quadro
normativo nuovo in grado di far propri i caratteri peculiari
dell’editoria elettronica e soprattutto la sua spiccata
dimensione sovranazionale. Anche il parlamento europeo, del
resto, ha palesato l’esigenza di introdurre uno specifico
quadro legislativo sull’editoria elettronica proprio in
considerazione dei progressi tecnologici raggiunti nel settore
(Si veda “Risoluzione del Parlamento europeo sulle nuove
frontiere della produzione libraria: editoria elettronica e
stampa su richiesta”in Bollettino UE 1/2-2001).
A livello comunitario il contesto normativo in cui opera l’editoria
e’ molto limitato. Numerosi controlli sui media
radiotelevisivi si applicano anche al settore dell’editoria
(in particolare alla stampa) perche’ riflettono gli obiettivi
di interesse pubblico comuni ad entrambi i settori. Nell’editoria,
tuttavia, alcuni principi vengono applicati da organismi di
autoregolamentazione quali albi professionali e codici di
comportamento, in contrasto con i piu’ ampi poteri d’intervento
normativo nel campo delle emissioni radiotelevisive, mentre la
normativa generale (morale pubblica, pubblicita’, protezione
dei diritti intellettuali, accesso ai documenti ecc.) si applica
in buona parte anche al settore dell’editoria.
La nascita di nuovi servizi e lo sviluppo di
quelli esistenti ha ampliato il mercato mondiale dell’informazione
e aperto nuove strade ai cittadini sfruttando il ricco
patrimonio culturale europeo, il suo potenziale innovativo e le
sue ambizioni creative. Lo sviluppo dei nuovi servizi della
societa’ dell’informazione e in particolare dell’editoria
elettronica, rischia, peraltro, di essere ostacolato dal
sopravvivere di barriere di tipo normativo. Le norme attuali
sono state create in un contesto nazionale analogico e per lo
piu’ monomediale, ma i servizi vanno sempre piu’ spesso al
di la’ dei tradizionali limiti di settore e geografici e
possono essere diffusi su una gran varieta’ di piattaforme di
comunicazione. Nonostante cio’ ed eccettuata la normativa sull’autorita’
garante delle comunicazioni, il legislatore nazionale non ha mai
affrontato in una visione globale i problemi legati ai singoli
comparti informativi, sebbene abbia avuto piu’ volte la
possibilita’ di provvedere in tal senso, ad esempio quando si
e’ apprestato a dettare gli specifici quadri normativi entro
cui regolare i vari strumenti di comunicazione; per cio’ che
concerne l’editoria, poi, neppure l’esplicito superamento
del concetto di stampato e la contestuale introduzione dell’ampia
nozione di prodotto editoriale sono stati sufficienti per
ridisciplinare, in un contesto multimediale, l’editoria in
quanto servizio della societa’ dell’informazione. Cio’ non
significa, tuttavia, che la convergenza nelle tecnologie, nei
servizi o nei mercati richieda necessariamente una normativa
uniforme, in quanto le caratteristiche specifiche di ciascun
settore relativo all’informazione ha bisogno di essere
regolato separatamente se se ne vuole garantire l’efficacia e
la qualita’. E’ necessario, dunque affrontare i problemi e
indicare soluzioni tenendo conto degli interessi specifici dell’editoria
on-line dimenticando per un attimo la necessita’ di creare a
tutti i costi un’uniformita’ tra mondo on line e mondo off
line che puo’ solo danneggiare ed imbrigliare l’editoria on
line.
A questo punto, pero’, e’ necessario fare un’altra
importante precisazione: l'editoria on line fa parte della piu’
ampia categoria dell'editoria digitale, ma da questa si
differenzia per una serie significativa di elementi distintivi.
Riportando la definizione del Garante per le comunicazioni“per
editoria elettronica si intendono tutti i prodotti mediali non a
stampa, pubblicati in formato digitale e indirizzati ad un
pubblico identificabile, che presentano tre componeneti
strutturali: a) multimedialita’; ipertestualita’;
interattivita’” . Nella citata relazione del Garante
troviamo la distinzione tra editoria on line ed editoria off
line: “La pubblicazione puo’ essere diffusa e resa
accessibile on line, oppure mediante supporti off line (Cd-rom,
Dvd, consolle di gioco)”. Nella legge 62/2001 invece con
quella ampia definizione di prodotto editoriale si fa un
discorso troppo vago e generico.
Un’importante osservazione va fatta sulla distinzione tra
prodotto elettronico o digitale in linea e fuori linea.
Indipendentemente dalla tecnologia digitale usata, che puo’
essere comune ad entrambe le categorie, la differenza principale
consiste nelle modalita’ di accesso, da un lato e dalla
virtualita’ dell'uno contro la materialita’ dell'altro
mezzo.
Nel tener conto, quindi, di questa rilevanza e
peculiarita’ dell’editoria on line non si puo’ far a meno
di sottolineare che una delle novita’ che erano contenute nel
disegno di legge iniziale della 62/2001, era il fatto che ai
fini del concorso dell'accesso al sistema delle provvidenze
veniva sostituito il criterio della tiratura con quello della
diffusione, questo elemento di forte innovazione, invece, non e’
passato, cioe’ non e’ passata la sostituzione del criterio
della tiratura col criterio della diffusione per motivi
collegati alla difficolta’ di precisare il concetto effettivo
di diffusione, difficolta’ che sostanzialmente avrebbe
ritardato i lavori e dunque l'approvazione della legge. Il
problema rimane tuttavia in piedi, in quanto il criterio della
tiratura ha portato a notevoli distorsioni nella materia delle
misure di sostegno, ponendo la necessita’ di una sua
sostituzione, al fine in primo luogo di un buon funzionamento
del nuovo meccanismo, che ne potrebbe rimanere inceppato.
In sintesi l'editoria della carta stampata ha collaudato un
equilibrio, difettoso quanto si vuole, ma funzionante, tra
produttori e consumatori di notizie. Sappiamo che ci sono le
imprese editoriali (con proprieta’ piu’ o meno
"pure") e che i giornali che mandano in edicola sono
finanziati in due modi fondamentali: le copie acquistate dai
lettori e la pubblicita’. Ora, l'editoria on line sembra avere
nei suoi cromosomi una caratteristica nuova: i lettori non
comprano, guardano gratis. Dal momento che Internet offre tanti
contenuti gratis e che una legge fondamentale della "webonomics"
e’ "get it free", ovvero "prendi gratis",
succede che viene meno quel misuratore efficace e diretto del
gradimento del pubblico che e’ l'edicola, un posto dove si
paga. Rimane sicuramente la pubblicita’, ma anche altro come
si e’ visto, ad alimentare l'editoria on line ed il tutto si
misura in contatti. Questo schema assomiglia a quello della
televisione che i contatti li chiama "audience". Anche
in questo caso va pero’ trovato, innanzitutto, un ente che
abbia una funzione indiscussa di certificazione tenuto conto,
poi, della validazione dei visitatori e del totale delle pagine
aperte rilevate sul sito di ogni singolo editore, o con sistemi
interni successivamente certificati, o ad opera di societa’
terze, secondo parametri omogenei e concordati, quali quelli
elaborati da Audiweb (www.audiweb.it).
PARAMETRI
AUDIWEB
Le metriche indicate sono valide sia per i sistemi server based
sia per quelli browser based.
Le modalita’ di fornitura dei dati al mercato dovranno
consentire la possibilita’ di identificare e scorporare
determinate tipologie di traffico, per permettere una corretta
confrontabilita’ dei dati e analizzare il peso dei singoli
fenomeni (come ad esempio traffico interno, traffico generato da
pagine con autorefresh, chat, forum, ecc.).
Le metriche proposte andranno prodotte sia per traffico lordo
che per traffico netto (al netto cioe’ degli indirizzi IP
delle reti o server interni della property *, dell’editore e
della concessionaria) e sono:
VISITA – una o piu’ richieste consecutive fatte dallo stesso
visitatore all’interno di un sito con un tempo limite di
inattivita’ di 30 minuti. La ripresa dell’attivita’ dopo
30 minuti sara’ conteggiata come una seconda visita. Non
devono essere considerate le attivita’ di robot e spider.
BROWSER UNICI – il numero di browser diversi che, in un
determinato arco temporale, effettuano una o piu’ visite a un
sito. Sono convenzionalmente identificati da un cookie unico nel
caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server
based da una combinazione unica di IP address + un altro
indicatore che puo’ essere uno user agent, un cookie, un
registration_ID. Deve essere comunque sempre disponibile, per
eventuali controlli, il dato relativo al numero degli IP univoci
nel medesimo arco temporale.
Il numero dei BROWSER UNICI deve essere depurato dalle attivita’
di robot e spider.
Questa definizione e’ stata modificata anticipando una
definizione internazionale che meglio identifica cio’ che
viene effettivamente misurato.
PAGINE VISTE – si intende per pagina
un documento che contiene testo, immagini, suoni o altri
oggetti. Si intende per PAGINA VISTA una richiesta esplicita,
fatta da un utente, depurata dalle attivita’ di robot, spider
ecc, da eventuali codici di errore. Nel caso il sistema lo
consenta, il tag di misurazione deve essere posizionato in fondo
alla pagina e quindi sara’ considerata pagina vista quella
interamente scaricata e visualizzata sullo schermo dell’utente.
Si considera PAGINA VISTA anche quella proveniente da cache e da
proxy, se puntualmente misurabile. Nella misurazione di una
pagina e nello stabilire le regole del processo di misurazione e’
molto importante decidere come considerare le varie tipologie di
pagine.
Autorefreshed pages = sono misurate tutte. Quelle con un tempo
di refresh inferiore ai 15’ dovranno essere esposte in modo
separato e identificabile rispetto alle altre. Dovra’ in ogni
caso essere dichiarato dall’editore il tempo di refresh
applicato.
Pagine a frame = per ogni pagina non puo’ essere conteggiato
piu’ di un frame. Anche in questo caso sara’ importante la
corretta dichiarazione dell’editore su quale e’ il frame
considerato piu’ rilevante e che quindi deve essere
conteggiato.
Le pagine generate da sistemi chat, forum, instant message,
personal pages sono misurate ma devono poter essere
identificabili anche separatamente, se necessario.
TEMPO MEDIO
SPESO PER PAGINA – il tempo in minuti e secondi trascorso
sulla pagina.
DURATA DELLA
VISITA – il
tempo in minuti e secondi della visita.
Intervento proposto
L’intervento proposto e’ semplice e si fonda esclusivamente
sulla modifica ed integrazione dell’art. 1 della legge 62/2001
prevedendo accanto alla figura generica del prodotto editoriale
una piu’ specifica figura di prodotto editoriale elettronico
che a sua volta si distingue in prodotto on line e off line.
Il senso di questa ulteriore distinzione e’ quello di favorire
l’elargizione di provvidenze a favore solo di quel prodotto
editoriale elettronico che abbia una minima diffusione on line
da certificare secondo criteri uniformi dettati da codici di
autoregolamentazione elaborati dalle parti piu’
rappresentative del settore.
Appare ormai del tutto anacronistico ed inopportuno subordinare
all’osservanza di criteri formali e validi per il prodotto
editoriale classico l’elargizione di provvidenze a favore del
prodotto editoriale on line. |