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Le dimissioni del lavoratore

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato


L’art. 2118 cod. civ., nel disciplinare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, riconosce ad ognuna delle parti la libera facoltà di recesso, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso.

Peraltro, con una serie di interventi normativi, il legislatore, per tutelare maggiormente il prestatore di lavoro, parte debole del rapporto contrattuale, ha limitato la libertà di recesso del datore di lavoro che trova oggi applicazione in ipotesi meramente residuali (personale domestico, dirigenti, lavoratori in prova, lavoratori ultrasessantenni che abbiano maturato il diritto a pensione, atleti professionisti, ecc.).

L’ambito di applicazione dell’art. 2118 cod. civ. è rimasto invece immutato per quel che riguarda le dimissioni rassegnate dal dipendente.

Il lavoratore assunto a tempo indeterminato può liberamente recedere dal vincolo contrattuale rassegnando le proprie dimissioni nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti. Dall’obbligo del preavviso il lavoratore è peraltro dispensato, qualora le dimissioni siano rassegnate per giusta causa (sulla nozione di giusta causa vedi l'articolo "Giusta causa" e art. 2119 cod. civ.).

Il lavoratore che rassegni le dimissioni senza dare il preavviso nei termini e nei modi stabiliti è tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (indennità sostitutiva del preavviso). Tuttavia, se le dimissioni sono state rassegnate con effetto immediato per giusta causa, l’indennità predetta deve essere corrisposta dal datore di lavoro al dipendente dimissionario.

Peraltro, il lavoratore dimissionario per giusta causa, mentre secondo alcune e prevalenti pronunzie non può ottenere altro che l’indennità sostitutiva del preavviso a compenso del pregiudizio patito per la risoluzione del rapporto (Cass. 7 novembre 2001, n. 13782), secondo altre ( Cass. 2 febbraio 1998, n. 1021) potrà giovarsi delle norme generali sul risarcimento del danno in quanto, se è vero che le dimissioni per giusta causa non sono equiparabili al licenziamento, è altrettanto vero che le stesse sono pur sempre espressione di una volontà non completamente libera seppure non coartata (in questo senso, essendo l’effetto risolutivo riconducibile ad un concorso di cause di cui il comportamento del datore di lavoro costituisce causa remota e quello del lavoratore causa immediata, il danno va risarcito in proporzione all’incidenza del comportamento del primo sulla sua produzione).

Le dimissioni costituiscono un diritto potestativo del dipendente e si configurano quale atto unilaterale recettizio.

Ne consegue che esse producono effetto non appena siano pervenute a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dall’accettazione di quest’ultimo (Cass. 22 dicembre 2003, n. 19623). Inoltre, in quanto atto unilaterale recettizio, le dimissioni, una volta comunicate, sono irrevocabili, potendo le stesse essere poste nel nulla solamente con il consenso del datore di lavoro, ovvero nel caso in cui la loro revoca pervenga al datore di lavoro prima delle dimissioni medesime (Cass. 29 agosto 2003, n. 12677).

Le dimissioni, infine, in quanto atto unilaterale avente contenuto patrimoniale, sono soggette alle norme ordinarie in materia di contratti (art. 1324, cod. civ.), ivi comprese, in particolare, quelle in tema di annullabilità per vizi del consenso.

Annullabilità delle dimissioni
Le dimissioni rassegnate dal lavoratore in stato di incapacità naturale ovvero viziate da errore, violenza o dolo, sono annullabili.
A riguardo la giurisprudenza ha ritenuto annullabili, per violenza morale, le dimissioni indotte da comportamenti coercitivi ed intimidatori del datore di lavoro quali, ad esempio, la minaccia di un licenziamento che non possa essere intimato legittimamente (Cass. 22 marzo 2000, n. 3380) o che venga comunque prospettato in modo strumentale ed ingiustificato (Cass. 26 maggio 1999, n. 5154).
Al contrario, sono state ritenute non viziate le dimissioni conseguenti alla minaccia di un provvedimento disciplinare, quando tale minaccia non sia finalizzata ad ottenere il recesso del dipendente (Cass. 4 maggio 1979, n. 2567).
È inoltre considerato lecito favorire da parte del datore di lavoro le dimissioni offrendo un incentivo economico ai dipendenti che decidano di rassegnarle entro un certo termine (Cass. 22 gennaio 1994, n. 600).
Quanto all’incapacità naturale, perché possa rilevare come causa di annullamento delle dimissioni, non è necessario che si abbia totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente circa la valenza dell’atto che sta per compiersi (Cass. 14 maggio 2003, n. 7485). In questo senso anche lo stato di temporaneo turbamento psichico dovuto ad una sindrome ansioso-depressiva può legittimare la richiesta di annullamento delle dimissioni (Cass. 15 gennaio 2004, n. 515).
Dall’annullamento delle dimissioni per vizio del consenso deriva il ripristino del rapporto di lavoro. È controverso in giurisprudenza se al lavoratore competano altresì tutti i diritti, sia economici che di carriera, che questi avrebbe potuto maturare nel periodo intercorso tra le dimissioni e la successiva riammissione in servizio ovvero il risarcimento del danno (in proposito, quanto alla responsabilità del datore di lavoro si rifletta sulla differenza che corre tra il caso di dimissioni rassegnate dal dipendente sotto minaccia o violenza, ovvero quello di dimissioni rassegnate in stato di incapacità naturale).

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