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Risarcimento danni: quanto vale il lavoro della casalinga?

Cassazione civile, sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20324

Chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla "casalinga"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante).

Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza dal danno biologico, che si fonda sul principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice). Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati.

Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'ari. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto.

Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della vantazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato

Fonte: "Danno e Responsabilità" n.1 - 2006

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